Reddito di Cittadinanza e NASpI: differenze e analogie

Sostegno al reddito 18.nov.2020
Reddito di Cittadinanza e NASpI: differenze e analogie
Le due misure di sostegno economico si possono cumulare?
Persone
Il Reddito di Cittadinanza e la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) sono misure di sostegno economico previste dallo Stato italiano a favore di disoccupati e cittadini che si trovano in forte stato di indigenza economica. Ambedue sono state introdotte per assolvere allo stesso scopo tanto da investire questioni di compatibilità, confermata di fatto dal governo fino al 2021 anche se con alcune differenze.
 
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto dal D.Lgs. n.4/2019, viene erogato a coloro che si trovano senza lavoro o in difficoltà economica e va a integrare il reddito dell’intero nucleo famigliare di chi ne fa richiesta.
La NASpI – conosciuta anche come indennità di disoccupazione - è invece il principale ammortizzatore sociale introdotto dal D.Lgs. 22/2015, noto con il nome di Jobs Act (indennità di disoccupazione istituita per sostituire l’Aspi e la MiniAspi), ed è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati che hanno perso il lavoro non per loro scelta. 
 
I decreti che si sono susseguiti, ma soprattutto l’INPS con la circolare n. 43/2019 ha sottolineato la compatibilità del sussidio non solo con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 3, co. 8, 9, 10), ma anche con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (art. 8, co. 2).
Chi ha perso il lavoro, quindi, può beneficiare nel contempo sia del sussidio di disoccupazione che del beneficio economico previsto per il reddito di cittadinanza e di conseguenza cumulare le due misure, a patto che l’importo del primo venga sottratto al secondo.
 
La NASpI è rivolta innanzitutto a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti, soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con contratto subordinato, docenti precari e supplenti, nonché tutti i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione. Per averne diritto, il lavoratore deve possedere tre requisiti fondamentali:
  • essere disoccupato, e cioè aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il licenziamento, compresi i contributi cosiddetti figurativi, come la maternità obbligatoria o il congedo parentale;
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti il licenziamento, con possibilità di deroga dovuta per esempio a malattia, cassa integrazione o per i cosiddetti permessi 104 (assistenza a familiare con handicap grave).
La domanda di disoccupazione va presentata in forma telematica tra i 68 e i 128 giorni dalla data di licenziamento utilizzando la propria area riservata MyINPS
Il pagamento della NASpI viene in genere accreditato a partire dal 10 del mese successivo alla domanda per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, sottraendo a queste quelle coperte dai contributi figurativi, e in ogni caso mai per più di 24 mesi.
Al momento della domanda, il lavoratore dovrà aver dato immediata disponibilità a lavorare (la cosiddetta DID) presso il centro per l’impiego più vicino, mentre l’INPS in automatico lo iscriverà all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) per la partecipazione a corsi formativi.
 
Il Reddito di Cittadinanza è invece rivolto a tutti i cittadini italiani, europei o extracomunitari (con permesso di lungo soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni) che rispettano i seguenti requisiti:
  • ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare oltre all’abitazione di residenza inferiore ai 30.000 euro;
  • patrimonio mobiliare inferiore ai 6.000 euro, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare fino a 10.000 euro. 1.000 euro di soglia in più per ogni figlio successivo al secondo e altri 5.000 euro in più per ogni familiare affetto da disabilità grave;
  • reddito familiare inferiore a 6.000 euro da moltiplicare a un valore pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne, aumentato a sua volta di un ulteriore 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 o di 2,2, se in famiglia sono presenti disabili o persone non autosufficienti.
I cittadini che ne fanno richiesta online tramite MyINPS o presso tutti gli uffici postali e i CAF, esattamente come per la NASpI, dovranno contemporaneamente presentare la DID al Centro per l’impiego, firmare il Patto per il Lavoro ed essere iscritti all’ANPAL. Gli aventi diritto riceveranno una carta prepagata sulla quale viene accreditato l’importo spettante, calcolato in base alla scala di valutazione brevemente esposta sopra, per un massimo 18 mesi.
La carta consente di prelevare entro un limite mensile che varia a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, effettuare bonifici mensili per pagare l’affitto o la rata del mutuo, pagare tutte le utenze domestiche e acquistare ogni genere di beni di consumo e servizi escluse alcune specifiche categorie (imbarcazioni, armi, pornografia, gioielli, pellicce, opere d’arte, servizi finanziari, di money transfer o assicurativi, portuali, prodotti o servizi presso club privati).
 
La compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e NASpI
Indennità di disoccupazione NASpI e Reddito di Cittadinanza sono dunque cumulabili. Entro 30 giorni dalla domanda NASpI si può richiedere il Reddito di Cittadinanza compilando e inviando il modulo Rdc Com Ridotto. Mentre se, al contrario, già si riceve il Reddito di Cittadinanza e si fa richiesta della NASpI, occorre il modulo Rdc Com Esteso.
Essendo la NASpI una fonte di reddito, le due misure andranno automaticamente a compensarsi, in quanto l’importo NASpI provocherà una fisiologica riduzione dell’importo spettante come Reddito di Cittadinanza in quanto reddito familiare, e di conseguenza il complessivo valore del proprio ISEE, andrà invece ad aumentare.
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