Mobilità internazionale lavoro - FAQ tirocini
FAQ - La Mobilità internazionale del lavoro - avviso tirocini formativi
Data Apertura: 09/02/2015
Data Chiusura: 31/12/2015
Data Chiusura: 31/12/2015
AVVISO PUBBLICO “A SPORTELLO”
PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO ATTRAVERSO TIROCINI FORMATIVI DI CITTADINI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA EX D.LGS. N.286/1998, ART.27, CO.1, LETT. F) E DPR N.394/99, ART. 40, CO. 9 LETT. A) E CO.10
C.U.P. I52F06000070001
Frequently Asked Questions
1. I cittadini stranieri, che hanno residenza all’estero ma si trovano già in Italia, possono essere destinatari di un tirocinio formativo di cui all’Avviso?
No, i destinatari dell’Avviso sono i cittadini extracomunitari residenti nei loro Paesi di origine, che fanno ingresso in Italia con un visto per tirocinio formativo rilasciato dalle autorità diplomatiche-consolari italiane competenti.
2. Quali Enti possono essere soggetti promotori di un tirocinio formativo?
Le “Linee guida in materia di tirocini”, oggetto dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, indicano le seguenti categorie di soggetti promotori, ferma restando la competenza di Regioni e Province autonome ad integrare e modificare i relativi elenchi:
- servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
- Enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. Quali sono i documenti necessari a dimostrazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte del tirocinante?
Ai fini dell’Avviso, la conoscenza della lingua italiana è dimostrabile, in maniera alternativa, attraverso:
- Attestati di frequenza di corsi di italiano, in Italia o all’estero;
- Test di conoscenza della lingua italiana finalizzato ad accertarne il livello sulla base del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
Ai fini dell’Avviso non è richiesta alcuna certificazione linguistica.
La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di conoscenza di una lingua, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto.
In Italia le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale sono cinque:
- CELI (Certificato di Lingua Italiana), rilasciato dall’ Università per Stranieri di Perugia
- CILS (Certificato di Italiano Lingua Straniera), rilasciato dall’ Università per Stranieri di Siena;
- PLIDA (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri), rilasciato dalla Società Dante Alighieri;
- IT (Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera), rilasciato dall’ Università degli Studi Roma Tre;
- CIC (Certificato Italiano Commerciale), rilasciata dall’ Università per Stranieri di Perugia.
4. Possono singoli cittadini stranieri presentare una domanda di ammissione a contributo a Italia Lavoro?
No, la domanda di ammissione a contributo può essere presentata solo dai soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui al paragrafo 4 dell’Avviso.
I soggetti promotori sono i soggetti individuati dalle Regioni e Province Autonome che possono promuoverepercorsi di tirocinio nel proprio territorio. Questi soggetti possono essere pubblici e privati e devono essere in possesso di autorizzazione o accreditamento presso la Regione/Provincia Autonoma competente (es: servizi per l’impiego, istituzioni formative private, soggetti autorizzati all’intermediazione del lavoro, etc.). Si rimanda alla FAQ n.2 per l’elenco completo.
I soggetti ospitanti sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati (imprese, associazioni e studi professionali, cooperative, fondazioni, enti pubblici, ecc.) presso cui viene realizzato il tirocinio.
Per soggetto all’estero si intende un’azienda o un Ente, italiano o straniero, che abbia sede legale e/o operativa nel Paese di origine del tirocinante, interessato ad aderire al progetto formativo del destinatario allo scopo di sostenere il suo sviluppo professionale.
(aggiornamento al 24 marzo 2015)