Quesiti relativi all'affidamento del servizio di consulenza e assistenza fiscale

Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza fiscale per ANPAL Servizi S.p.A. (CIG:Z4C219C86A) - Domande e risposte

DOMANDE

  1. Il punto 10-V fa riferimento a “principali servizi nel settore dell’efficienza e delle energie rinnovabili”. Si chiede se si deve aver fornito servizi di consulenza a favore di tali tipologie di società, ovvero tale riferimento sia erroneo;
  2. Il Fatturato annuo del Professionista è relativo all’esercizio contabile 2016 o 2017? Il valore dell’appalto deve essere rapportato a dodici mesi o alla durata dello stesso stabilita in 24 mesi?
  3. Il requisito della capacità economico-finanziaria può costituire oggetto di avvalimento? 
  4. In caso di associazione temporanea di impresa, cosa bisogna presentare?
  5. Il professionista con quale periodicità potrà emettere la propria fattura elettronica?
  6. Se il fatturato annuo è inferiore a quanto riportato nel paragrafo 6.3 è comunque motivo di esclusione o di minor punteggio? In caso di Associazione temporanea può essere sommato il fatturato per rientrare nella soglia prevista dal punto 6.3?
 
RISPOSTE:
  1. Il punto 10-V contiene un evidente refuso tipografico, il riferimento ai “principali servizi nel settore dell’efficienza e delle energie rinnovabili” non è pertinente con l’oggetto dell’incarico. Il fatturato di riferimento deve essere quello relativo a servizi di consulenza tributaria e fiscale;
  2. Il fatturato annuo del professionista deve riferirsi all’ esercizio contabile 2016. Il valore dell’appalto deve essere rapportato ai dodici mesi;
  3. Si ritiene che tale requisito non sia avvalibile. Al riguardo, si precisa che la procedura in questione riveste la forma della procedura negoziata riservata ai Professionisti iscritti nell’Albo degli Specialisti di ANPAL Servizi Spa. In funzione della particolare natura e tipologia dei servizi costituenti l’oggetto della prestazione richiesta, (prestazione di opera intellettuale), si ritiene di poter escludere il ricorso all’avvalimento, anche per quel che concerne i requisiti di capacità economico finanziaria. Come precisato al punto 10-V del Disciplinare di gara, tali requisiti sono richiesti per consentire alla Stazione Appaltante una valutazione del possesso da parte dell’operatore economico di un’organizzazione idonea al soddisfacimento delle esigenze della Stazione Appaltante stessa;
  4. In ipotesi di associazione temporanea di impresa occorre presentare la medesima documentazione che si presenterebbe qualora si partecipasse come operatore economico non costituito in associazione. Ricorrendo tale ipotesi, dovrà essere dettagliata la serie di attività imputabili-in termini di espletamento- a ciascun componente dell’associazione stessa;
  5. Il professionista potrà emettere la propria fattura elettronica con periodicità mensile;
  6. Il volume di fatturato richiesto costituisce requisito di partecipazione alla procedura di cui trattasi. Come tale, deve essere posseduto nella misura richiesta ai fini della partecipazione alla procedura stessa. In caso di associazione temporanea, l’associazione stessa deve risultare cumulativamente in possesso dei volumi di fatturato richiesti.
 
Nota Bene: eventuali ulteriori quesiti e relative risposte saranno pubblicate sul sito aziendale (www.anpalservizi.it/Bandi/Avvisi e Chiarimenti)
 
Aggiornato al 9 gennaio 2018
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