FAQ Avviso a sportello Tirocini stranieri che fanno ingresso in Italia
Data Apertura: 31 marzo 2016 - Data Chiusura: 31 agosto 2016
Riferimento Bando: consulta l'Avviso
ITALIA LAVORO S.P.A.
PROGRAMMA
LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
AVVISO PUBBLICO “A SPORTELLO” PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO ATTRAVERSO TIROCINI FORMATIVI DI CITTADINI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA EX D.LGS. N.286/1998, ART.27, CO.1, LETT. F) E DPR N.394/99, ART. 40, CO. 9 LETT. A) E CO.10
APRILE 2016
C.U.P. I52F06000070001
Frequently Asked Questions
1. I cittadini stranieri che hanno residenza all’estero ma si trovano già in Italia possono essere destinatari di un tirocinio formativo di cui all’Avviso?
No, i destinatari dell’Avviso sono i cittadini extracomunitari residenti nei loro Paesi di origine che fanno ingresso in Italia, ai sensi del D.Lgs 286/98 ex art.27 co.1 lett. f, con un visto per studio (tirocinio) rilasciato dalle autorità diplomatiche-consolari italiane all’estero competenti.
2. Quali Enti possono essere soggetti promotori di un tirocinio formativo?
Le “Linee guida in materia di tirocini”, oggetto dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, indicano le seguenti categorie di soggetti promotori, ferma restando la competenza di Regioni e Province autonome ad integrare e modificare i relativi elenchi:
• servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia autonoma competente, ovvero accreditati;
• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
• soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
• Enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. Possono singoli cittadini stranieri presentare una domanda di ammissione a contributo a Italia Lavoro?
No, la domanda di ammissione a contributo può essere presentata solo dai soggetti promotori di cui al paragrafo 4 dell’Avviso.
I soggetti promotori sono i soggetti pubblici e privati individuati dalle Regioni e Province Autonome che possono promuovere, anche tra loro associati, i percorsi di tirocinio nel proprio territorio. Questi soggetti devono essere in possesso di autorizzazione o accreditamento presso la Regione/Provincia autonoma competente (es: servizi per l’impiego, istituzioni formative private, soggetti autorizzati all’intermediazione del lavoro, ecc.). Per un elenco completo ma non esaustivo confrontare anche FAQ n°2.
I soggetti ospitanti sono tutti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio (es. imprese, associazioni e studi professionali, cooperative, fondazioni, ecc.). Le Regioni e le Province autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Per soggetto all’estero si intende un’organizzazione/impresa italiana o straniera con sede legale e/o operativa nel Paese d’origine del destinatario del tirocinio, interessata ad aderire al progetto formativo del tirocinante, allo scopo di sostenere il suo sviluppo professionale (es. organizzazioni di settore, datoriali o sindacali; organizzazioni di livello territoriale, aderenti ad Organizzazioni nazionali, Camere di Commercio, Ministeri ed Enti locali, Agenzie tecniche pubbliche, Università e/o suoi Consorzi, Istituti di Ricerca, Enti formativi pubblici e privati, Istituzioni scolastiche, Organizzazioni non governative e Consorzi e/o Associazioni di promozione allo sviluppo, ecc.).
4. E’ necessario dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte del tirocinante?
Ai fini dell’Avviso non è necessario dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana e dunque non è richiesta alcuna certificazione e/o attestazione linguistica.
Il possesso o meno della conoscenza della lingua italiana è di esclusiva competenza degli uffici regionali o provinciali competenti in sede di istruttoria per l’apposizione del visto sui progetti formativi.
5. Come si attesta il requisito normativo coincidente con il “completamento di un percorso di formazione professionale” da effettuare con il tirocinio in Italia?
In merito al quesito si fa riferimento a quanto dispongono le Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero del 5 agosto 2014.
L’art. 5 delle stesse prevede che:
“[omissis] a favore delle persone straniere residenti all’estero possono venire attivati tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale. La sussistenza di tale requisito va accertata dai competenti uffici regionali o provinciali competenti in sede di istruttoria per l’apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia. [omissis]
L’attestazione di frequenza all’estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il completamento di un percorso di formazione professionale da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia”.
6. Come è possibile attivare un tirocinio in favore di un cittadino straniero residente all’estero, ai sensi dell’Avviso?
A titolo meramente esemplificativo e rinviando perentoriamente a quanto disposto dal testo dell’Avviso, in particolare ai paragrafi ai 3-4-5-8-10, l’iter prevede che:
• preliminarmente soggetto promotore e/o ospitante devono sviluppare (o aver già sviluppato) una relazione con una organizzazione/impresa all’estero che deve segnalare il potenziale tirocinante e aderire al suo progetto formativo ai fini di un successivo inserimento/reinserimento lavorativo nel Paese d’origine;
• soggetto promotore e soggetto ospitante sottoscrivono la Convenzione di tirocinio;
• il soggetto promotore invia alla Regione o Provincia autonoma competente la Convenzione, il Progetto formativo (che tra gli obiettivi può riportare indicazione dell’organizzazione/impresa all’estero e le ragioni del proprio coinvolgimento e interesse al progetto di sviluppo professionale del destinatario del tirocinio) e tutta la documentazione necessaria per ottenere l’apposizione del visto allo stesso; la Regione, entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda, provvede all’apposizione del visto o al suo diniego. Il visto regionale ha validità 6 mesi ai fini del rilascio del visto di ingresso in Italia;
• una volta ottenuto il visto al progetto formativo, il soggetto promotore informa il tirocinante all’estero, inviandogli tutta la documentazione necessaria per fare richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio/tirocinio;
• il tirocinante all’estero avanza la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio/tirocinio alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine;
• il soggetto promotore può presentare domanda di ammissione a contributo a Italia Lavoro, secondo le modalità di presentazione riportate al paragrafo 10 dell’Avviso, a seguito di:
- approvazione del progetto di tirocinio da parte della competente Regione o Provincia autonoma competente;
- avvenuta presentazione da parte del destinatario del tirocinio della richiesta di visto di ingresso in Italia alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine.
(aggiornate al 13 aprile 2016)
Riferimento: Mobilità Internazionale del Lavoro